Implicazioni giuridiche del rigetto della proposta di misura preventiva
Breve storia della Confisca
Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino
Il rigetto della proposta della misura di prevenzione a pericolosità sociale qualificata o della misura di prevenzione operato nei confronti di un soggetto nei cui confronti viene contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori, in base all’arco temporale a cui esso si riferisce può avere la sua incidenza sulla sussistenza o meno sia dell’elemento oggettivo, sia dell’elemento soggettivo del reato.
Invero, come si è detto in precedenza, la potenziale sottoposizione alla misura di prevenzione di natura patrimoniale da parte dell’interponente costituisce elemento di fatto imprescindibile per la configurazione del reato di trasferimento fraudolento di valori.
Quindi, il provvedimento di rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, emesso nei confronti dello stesso soggetto nei cui confronti viene contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori, assume la sua incidenza in merito alla sussistenza o meno del reato solo nel caso in cui l’ipotizzata consumazione della condotta fraudolenta di trasferimento della titolarità dei beni ricade nello stesso arco temporale in cui, nei confronti dello stesso soggetto, era stata ipotizzata la sussistenza della pericolosità sociale qualificata e la impossibilità da parte di costui di giustificare la loro legittima provenienza.
In sintesi, il decreto di rigetto della proposta della misura di prevenzione di natura patrimoniale produce certamente effetti nel giudizio penale di merito e anche in relazione a intestazioni successive con la conseguenza che detta decisione comporta una sorta di preclusione superabile solo in presenza di fatti nuovi.
Tali fatti devono riferirsi a epoca successiva all’emissione del decreto di rigetto della confisca e devono, comunque, essere idonei a dimostrare che in epoca successiva al decreto di rigetto della confisca nei confronti del soggetto interponente siano intervenuti nuovi indizi di appartenenza alla categoria criminogena dei soggetti portatori di pericolosità sociale qualificata e come tali sottoponibili alla misura di prevenzione patrimoniale in quanto non hanno la possibilità di giustificare la legittima provenienza dei loro beni.
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