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Costume e Società

Norme e divieti: l’antica legge di Locri sulla vendita dei terreni

La Repubblica dei Locresi di Epizefiri

Di Giuseppe Pellegrino

A nessuno è dato alienare il suo patrimonio, se non gli accadesse qualche sventura, riconosciuta dal pubblico.
Scrive Aristotele, per come riportato da Girolamo Marafioti: “A Locri è stato istituito per legge che nessuno possa vendere il patrimonio, se egli non sia stato colpito da una grande calamità.”Aggiungeva la legge che comunque sempre bisognava conservare i beni ricevuti per eredità.
La dizione in greco, a differenza di quanto afferma Girolamo Marafioti, contiente due norme.
La prima è il divieto di latifondo (norme che impediscono di acquistare tutta la terra che si vuole).
Il divieto era determinato dall’intento del Legislatore di impedire sperequazioni nella ricchezza dei Locresi. Tutti avevano lo stesso Klèros uguale per valore e quindi erano da questo punto di vista uguali come gli Spartani.
Occorre aggiungere che il divieto riguardava solo la proprietà agricolo e non altri beni, come una casa.
La seconda è il divieto di vendere il Klèros (come vi sono norme che vietano di vendere i beni. A Locri, per esempio, vi è una legge che vieta la vendita della terra a meno che non si dimostri che è accaduta un’evidente disgrazia e che prescrive inoltre la conservazione degli antichi lotti).La terra, a Locri, aveva una funzione sociale, non diversamente che a Sparta e non diversamente dalle previsione di Platone contenute nella Politeia.
È bene precisare che la norma è strettamente legata al Klèros e non agli altri beni dei cittadini, che potevano possedere, come possedevano, case o altri immobili, che non erano soggetti alla norma di cui sopra. Tanto si ricava sia dalla Legislazione Spartana sia da quella Micenea e di Gortina. La ragione del divieto stava nel fatto che la terra apparteneva alla pòlis che la concedeva al cittadino finalizzandola al suo sostentamento, ma indirettamente alla funzione di contribuire alle spese dello Stato. I Klèroi, dunque, beneficiavano di uno o più appezzamenti di terreno, con l’obbligo di coltivarli. Il raccolto andava parte alla famiglia, parte a coprire le spese di eventuali uomini che aiutavano alla coltivazione e parte come contributo alle spese della polis/comunità.
Dalla forma della legge appare chiaro che il giudizio sulla esistenza delle della condizione per disfarsi della proprietà non poteva essere a discrezione e scelta dell’interessato, ma doveva essere un organismo terzo. Questo potere non poteva che appartenere alla Magistratura, che doveva giudicare sulle condizioni.
Due le ipotesi possibili:

  1. la prima è che a giudicare fosse un Collegio di Giudici, come nella norma del processo a interesse pubblico per le Gràfai. Certamente il Collegio rappresentava tutte le Tribù, ma non tutti i Dèmi.
  2. la seconda, per la quale personalmente propendiamo, è che fosse la Bolà a decidere; la ragione sta nel fatto che il Klèros era conferito dalla Comunità, e poco importa che in genere si dice che sia stato Zaleuco l’autore materiale. Ora, se è improbabile che fosse la Dàmos a decidere per il motivo semplice che sarebbe stato un procedimento farraginoso, più semplice propendere per la Bolà, che aveva tutti i poteri e i requisiti: rappresentava,infatti, tutte le Tribù e tutti i Demi, per cui di fatto tutta la Comunità; i Bouleuti erano degli arconti, non diversamente dal Collegio giudicante.

Per quanto riguarda il contenuto, è intuibile che la norma, per come riportata non sia fedele a quella originale.
Non si tratta dunque di un patrimonio in generale, ma di terra. E poiché, al tempo della fondazione della polis a Janchina tutto il terreno era stato diviso in lotti, si dice da Zaleuco, pari per valore ma non per estensione, a chi ha riportato la norma è sembrato logico fare riferimento all’intero patrimonio. Non ne facevano parte quei terreni successivamente accorpati al territorio di Locri; come sicuramente in tempo più avanzato le conquiste fatte sul Tirreno da Medma, Metauro, Hipponion, fino a Terina (l’attuale Lamezia); come pure le terre al di là del Fiume Halex. Per cui la norma va contestualizzata sia da punto di vista storico sia di quello delle conquiste.

Foto: greciaroma.com

Redazione

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