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Costume e SocietàLetteratura

Il parallelismo tra il trasferimento fraudolento di valori e le misure di prevenzione

Breve storia della Confisca

Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

La misura di prevenzione è uno dei presupposti imprescindibili per l’integrazione del reato di trasferimento fraudolento di valori sia sotto il profilo della condotta materiale, sia sotto quello dell’elemento soggettivo in quanto l’interponente deve essere sottoponibile alla misura di prevenzione patrimoniale e deve porre in essere la sua condotta al fine di eludere l’applicazione di tale misura nei suoi confronti.
A tal proposito vi è da tenere presente che il legislatore a scopi preventivi, ante delictum, nei confronti dei soggetti per i quali non è stata raggiunta la prova della loro responsabilità penale per un fatto reato, ma a cui carico sussistono meri sospetti che egli il reato lo abbia commesso e si reputano socialmente pericolosi, ha previsto l’applicazione della misura di prevenzione personale o personale e patrimoniale.
Per la misura di prevenzione di natura personale, secondo la legge che attualmente regola la subiecta materia, la pericolosità è distinta in due tipologie: pericolosità generica e qualificata.
Sono considerati soggetti a pericolosità generica tutti coloro che vengono indiziati a essere abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla moralità pubblica e al buon costume e, specificamente, catalogati all’articolo 1 del Decreto Legislativo 159/2011.
Sono considerati soggetti a pericolosità qualificata tutti coloro che vengono indiziati di appartenenza ad associazioni criminose, nonché tutti coloro che sono indiziati della commissione di gravi reati specificamente catalogati all’art. 4, comma 1, D.Lgs. 159/2011.
Tra i soggetti nei cui confronti è prevista l’applicazione della misura di prevenzione a pericolosità qualificata sono anche catalogati al c. 1, lettera b) dell’art. 4 D.Lgs. 159/2011 gli indiziati del delitto di cui all’art. 12 quinquies Legge 356/92, oggi 512 bis del Codice Penale.
La sussistenza della pericolosità sociale qualificata, nonché attuale, in capo all’interponente dovrebbe essere assolutamente necessaria posto che secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 159/2011 le misure di prevenzione di natura patrimoniale rimanda espressamente a tali categorie di soggetti.
Quindi, come si ha modo di vedere, esiste una stretta correlazione tra il reato di trasferimento fraudolento di valori e le misure di prevenzione personali a pericolosità qualificata e quelle patrimoniali.
Difatti, è punibile per il reato di trasferimento di valori solo quel soggetto che al momento in cui trasferisce a una terza persona la titolarità formale dei suoi beni, conservandone la piena disponibilità, è potenzialmente sottoponibile alla misura di prevenzione patrimoniale e come tale portatore di pericolosità sociale qualificata.
Quindi, perché si integri il reato è necessario che l’interponente, al momento in cui pone in essere la condotta interpositoria, considerata la natura istantanea del reato, sia catalogabile tra i soggetti portatori di pericolosità sociale qualificata e che la stessa in quel dato momento sia attuale.
Ovviamente, non è necessario che l’interponente, al momento in cui compie un atto di attribuzione della titolarità dei suoi beni a favore di un terzo, abbia in corso un proposta di applicazione di misura di prevenzione personale o patrimoniale ma è sufficiente che costui si trovi in una situazione soggettiva tale da poter essere potenzialmente sottoposto alla misura di prevenzione anche se sotto il profilo dell’elemento psicologico, versandosi in una ipotesi di reato a dolo specifico, l’interponente deve avere il timore concreto e fondato di poter essere assoggettabile alla misura di prevenzione di natura patrimoniale con funzione ablativa del suo patrimonio.
D’altronde, se l’autore della condotta nel momento in cui pone in essere un atto negoziale simulato non è catalogabile tra i soggetti ritenuti portatori di pericolosità sociale qualificata o la pericolosità è priva dell’attualità, viene a mancare un elemento essenziale del reato e quindi ne viene meno la sua configurabilità.
L’interposto, da parte sua, deve avere la consapevolezza della sottoponibilità dell’interponente a detta misura di prevenzione, atteso che il reato di trasferimento fraudolento di valore, per come si è detto, è a concorso necessario e a dolo specifico.
E proprio in virtù di ciò, non è idonea a configurare il reato la condotta dell’interposto che, senza avere la consapevolezza che l’interponente è potenzialmente sottoponibile a misura di prevenzione di natura patrimoniale, contravvenendo alle regole di diligenza richieste al buon padre di famiglia accetta di ricevere la titolarità dei beni.
Inoltre, con particolare riguardo alla figura dell’interposto, assume incidenza ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale l’essere fortemente sospettato di avere posto in essere fittizie intestazioni di beni o avere commesso tale tipo di reato.
Ciò si evidenzia in virtù del fatto che la misura di prevenzione di natura personale e patrimoniale, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 1 lett. b), è applicabile anche a colui che, pur non appartenendo alle altre categorie di soggetti indicati nello stesso articolo, è indiziato o condannato solo in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 512 bis del CP.
Di conseguenza, l’interponente è sottoponibile alla misura di prevenzione personale e patrimoniale già prima di compiere attività di interposizione di beni, sia esso fortemente sospettato, sia esso condannato, in quanto per essere indiziato o condannato per tale tipo di reato doveva essere già prima portatore di pericolosità sociale qualificata anticipata, ovvero prima di compiere gli atti di interposizione o, comunque, al momento dell’attività di interposizione.
Quindi, l’interponente, ovvero colui che, attesa la sua pericolosità sociale qualificata, è già di per sé soggetto sottoponibile a tale provvedimento applicativo, anche di natura ablativa, indipendentemente dal compimento della condotta di attribuzione fittizia.
Viceversa, l’interposto diviene sottoponibile alla misura di prevenzione personale a pericolosità qualificata e alla misura di prevenzione di natura patrimoniale solo al momento in cui è fortemente indiziato del reato di trasferimento fraudolento di valori o sia stato ritenuto responsabile.

Foto: studiolegaledelalla.it

Redazione

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