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Costume e SocietàLetteratura

I dubbi sulla costituzionalità della confisca allargata

Breve storia giuridica della confisca dei beni

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

Le modifiche legislative che abbiamo citato in precedenza non fugarono i seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di non colpevolezza (articolo 27, 2º comma della Costituzione) di una norma che prevedeva la responsabilità penale sulla scorta di mere condizioni soggettive di indagato o di proposto che erano risolvibili solo a mezzo della prova fornita dall’imputato, comportando, così, un’evidente inversione dell’onere della prova.
Dubbi che, oltre a indurre la dottrina (Padovani, Romano e Grasso) a definirlo come reato di sospetto, indussero sia diversi giudici di merito, sia la stessa Corte di Cassazione, a sollevare la questione di legittimità Costituzionale del c. 2 dell’art. 12 qunquies della legge 356 del 1992 per violazione degli art. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, investita della questione, con la sentenza nº 48 del 17/02/1994 ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale di tale norma proprio per la violazione del principio di non colpevolezza.
In ogni caso la Corte Costituzionale, con detta sentenza, non si limitò, sic et simpliciter, ad accertare e dichiarare l’illegittimità di tale comma ma, attribuendo alla sua pronuncia il carattere dell’additività, ebbe a precisare che la qualità soggettiva d’indiziato per taluni reati e il sospetto di illecita accumulazione per sproporzione tra i beni posseduti e l’attività esercitata non possono essere individuati come elementi costitutivi di un reato senza violare dei principi costituzionali, mentre gli stessi elementi possono essere individuati come presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione.
L’enunciazione di tali principi di diritto a opera della Consulta ha indotto repentinamente il legislatore a emettere il decreto legge nº 399/94, con il quale è stato emanato l’art. 12 sexies del Decreto Legge nº 306/1992, rubricato sotto la dicitura di “Ipotesi particolari di confisca”.
Questo nuovo articolo, testualmente, così recitava:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per taluno dei delitti previsti dagli art. 416 bis, 629, 630, 644, 644 bis, 648, (esclusa la fattispecie di cui al secondo c.) 648 bis, 648 ter del codice penale, nonché dall’articolo 12 quinquies, c. 1, del DL nº 306 dell’8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge nº 356 del 7 agosto 1992, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli art. 73, (esclusa la fattispecie di cui al comma 5) e 74 del TU delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR nº 309 del 9 ottobre 1990, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
2. Le disposizioni del c. 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del CPP (a), per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del Codice Penale (b), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando (nei casi di cui all’art. 295, secondo c., del TU approvato con DPR nº 43 del 23 gennaio 1973).
3. Fermo quanto previsto dagli art. 100 e 101 del TU delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR nº 309 del 9 ottobre 1990, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei c. 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DL nº 230 del 14 giugno 1989, convertito, con modificazioni, dalla L. nº 282 del 4 agosto 1989. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’art. 444, c. 2, del CPP, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, c. 2, del CPP, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei c. 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del c. 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

L’art. 12 sexies, introdotto dalla L. nº 399/94, pur riproducendo i contenuti dell’abrogato secondo comma dell’art. 12 quinquies, se ne differenziava perché non era più classificato come un’ipotesi di reato, ma come “pena accessoria” della confisca, e, inoltre, non prevedeva più la sua applicabilità agli indagati o imputati, bensì solo a coloro che avessero riportato una condanna o avessero patteggiato la pena per uno dei reati espressamente previsti dalla norma.
Così strutturata la nuova misura ablativa ha anche superato il vaglio della Consulta che, investita della questione di legittimità costituzionale della norma che la introduce, sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza nº 18 del 1996, ha dichiarato infondata la questione sollevata rilevando che il legislatore, nell’emanare tale nuova norma, aveva rispettato i principi di costituzionalità espressi dallo stesso Giudice con la sentenza nº 48 del 1994.

Foto: dirittoconsenso.it


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