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Costume e Società

Pari opportunità e avvocatura: appunti di viaggio


Edil Merici

Di Rocco Lombardo

Parafrasando il titolo della rubrica, iniziamo oggi un viaggio di approfondimenti, riflessioni e contributi nel variegato universo delle pari opportunità, delle politiche di genere, delle tutele antidiscriminatorie e di come si rapporta con esse il mondo dell’Avvocatura.
La locuzione Pari Opportunità ha tradizionalmente riguardato il tema della parità politica e sociale tra uomo e donna: le politiche di parità di genere, storicamente, nascono precipuamente per l’esigenza di difendere la donna rispetto alla diffusa discriminazione in ambito professionale, sociale e politico-culturale.
Negli ultimi anni, grazie a una sempre più approfondita consapevolezza critica del tema e una costante evoluzione socio-culturale, è andato vieppiù maturando un ulteriore ampliamento dell’ambito di applicazione del principio di parità; possiamo infatti ormai tranquillamente affermare che trattasi di un principio giuridico che mira a rimuovere ogni sorta di ostacolo discriminatorio alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione e alle convinzioni personali, alla razza ed all’origine etnica, alla disabilità, all’età, all’orientamento sessuale o politico.
In tale contesto si instaura il nostro approfondimento settimanale, che affronterà le tematiche sottese alle Pari Opportunità nel senso più ampio del termine, e come tali tematiche interagiscano e si rapportino con l’Avvocatura, permettendo di confrontarci con testimonianze e approfondimenti di diverse esperienze ordinistiche forensi.
Come primo passo, inquadriamo normativamente le fonti giuridiche poste a base delle tematiche sulla parità di genere, ovvero i principi fondanti riscontrabili nella Costituzione Italiana agli articoli 3, 37 e 51.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione famigliare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Sulla scia di quanto stabilito dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite, impegnate congiuntamente a rimuovere difficoltà e impedimenti che si frappongono all’attiva partecipazione delle donne alla vita pubblica, anche il nostro Paese ha sentito la necessità di colmare il divario in materia di rappresentatività femminile che lo separa da altre realtà europee. Questa consapevolezza ha spinto il legislatore ad adottare provvedimenti in favore del sesso che risulta più svantaggiato, promuovendo azioni positive nei confronti delle donne. Il primo intervento riguarda l’art. 117 della Costituzione (modificato dalla legge costituzionale nº 3/2001), a cui è stato aggiunto un comma che fa obbligo alle regioni di rimuovere “ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica”. La seconda modifica è stata apportata con la legge costituzionale nº 1/2003, che ha inserito un inciso all’art. 51 secondo cui si impone di promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Nell’avvocatura il Legislatore, per completare l’ambito di applicazione e l’inquadramento giuridico del concetto di Pari Opportunità, con la L nº 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ha voluto dare formale attuazione all’istituzione, su base elettiva, presso ciascun Ordine Forense Circondariale, dei Comitati Pari Opportunità.
La legge di riforma forense, infatti, all’art. 25, prevede che “…presso ogni Consiglio dell’Ordine debba essere costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine”, le cui funzioni sono quelle di promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale, di prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, sovrintendendo, e vigilando nel contempo, sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla stessa legge.
Con tale norma si è pertanto voluto ampliare il concetto di pari opportunità, intendendo tutelare non sono solo le garanzie legate al genere, ma anche quelle a cui ha diritto qualsiasi avvocato o praticante avvocato che si trovi in condizione di disparità o discriminazione; potremmo definirlo un salto di qualità, una maturazione critica e consapevole del principio fondante nell’ambito professionale a cui l’Avvocatura non solo non si è sottratta, ma ha rilanciato sdoganando in ogni ambito, sia esso istituzionale sia esso associazionistico, ogni forma di approfondimento scientifico e culturale.
Le prerogative principali dei Comitati Pari Opportunità costituiti presso gli Ordini Forensi Circondariali sono pertanto:

  • analizzare e monitorare la situazione degli Avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine Forense Circondariale di riferimento;
  • elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità, anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale, coordinando le iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
  • informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità anche per gli Avvocati e i praticanti nella vita lavorativa, nell’aggiornamento e nella formazione;
  • promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
  • diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese.

I Comitati Pari Opportunità, anche tramite i Consigli degli Ordini:

  • elaborano proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
  • propongono iniziative previste dalle leggi vigenti;
  • elaborano codici e protocolli di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e a individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette promuovendo iniziative e confronti tra gli Avvocati, i Praticanti e gli operatori del diritto;
  • richiedono l’inserimento, nella formazione professionale, di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio, promuovendo ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla L. Nº 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione di tali scopi i Comitati Pari Opportunità collaborano e interagiscono con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, partecipando a Reti già costituite e/o costituende, interloquendo e confrontandosi con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le/i Consigliere/i di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. Possono infine istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito delle reti territoriali, di sportelli volti a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti, informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Redazione

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